Articolo 58 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 57Articolo 59
Versione
8 luglio 1960
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Versione
28 marzo 1993
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Entrata in vigore il 28 marzo 1993
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