Articolo 76 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 76.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68)


Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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