Articolo 68 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 67Articolo 70
Versione
8 luglio 1960
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Versione
23 marzo 1990








Art. 68.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 38)





((1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediamente vidimata, a termini dell'articolo 54))
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
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