Articolo 59 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 58Articolo 61
Versione
8 luglio 1960
>
Versione
28 marzo 1993
Art. 59.
( Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29 )


Appena compiute le operazioni previste dall'artitolo 53, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Entrata in vigore il 28 marzo 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente