Art. 57.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2° , 3° , 4° , 5° , 8° , 9° , 10° , 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verra' attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati.
Le preferenze espresse In eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.