Articolo 23 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
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18 maggio 2025
Art. 23.
( Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10 )


Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f-bis) ((i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)) .
Entrata in vigore il 18 maggio 2025
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