Articolo 24 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 24.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 11)


L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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