Articolo 93 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 90Articolo 96
Versione
8 luglio 1960
>
Versione
26 marzo 2004





Art. 93.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)


Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ((...)) o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
((Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro))
Entrata in vigore il 26 marzo 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente