Articolo 64 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 63Articolo 65
Versione
8 luglio 1960
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Versione
28 marzo 1993








Art. 64.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 36)


La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
Sono nulli i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
Entrata in vigore il 28 marzo 1993
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