Articolo 44 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 43Articolo 45
Versione
8 luglio 1960
Art. 44.
( Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)


Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella, cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la liberta' e segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista, aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente