Articolo 89 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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Versione
8 luglio 1960
Art. 89.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)


Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, Coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2000 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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