Articolo 34 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
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23 marzo 1990
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16 settembre 2010





Art. 34.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n 136 , art. 21)


Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro ((l'ottavo giorno)) precedente l'elezione.
Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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