Articolo 31 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
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23 marzo 1990
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16 settembre 2010





Art. 31.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)


Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro ((l'ottavo giorno)) precedente l'elezione.
Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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