(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 43)
((La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.))