Articolo 69 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 68Articolo 70
Versione
8 luglio 1960
Art. 69.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 39)


La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente.
Sono trulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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