Articolo 30 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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Art. 30.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 17)


La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.
In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima; ((43))
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . ((43))
e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.
---------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
Entrata in vigore il 17 marzo 2022
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