Articolo 67 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 67.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 , art 37)


Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi', riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, un unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.
Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.
Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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