Articolo 25 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 25.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)


Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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