Art. 82.
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 )
((Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) ((36))
La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne e' il responsabile. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto. ((36)) ((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((36)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((36)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((36)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((36)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((36)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((36))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 82 , 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 , Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 ), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La stessa sentenza ha inoltre dichiarato, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell'art. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 .
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1147 ha disposto (con l'art. 8, comma 2)
che "I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 , come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilita', decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."