Articolo 54 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 54.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)


Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.
Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.
Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dai segretario.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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