Articolo 13 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
Art. 13.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)


Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e successive modificazioni.
Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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