Art. 72.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136 , art. 40)
Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi la mattina del mercoledi', riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81 .