Articolo 72 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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8 luglio 1960
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28 marzo 1993
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13 ottobre 2000





Art. 72.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136 , art. 40)


Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi la mattina del mercoledi', riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81 .
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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