Articolo 2 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 luglio 1960
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Versione
28 marzo 1993





Art. 2.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2)


((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81))
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Entrata in vigore il 28 marzo 1993
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