Articolo 99 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 84Articolo 100
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8 luglio 1960
Art. 99.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, 136, art. 45)


L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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