Articolo 88 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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Versione
8 luglio 1960
Art. 88.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)


Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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