Articolo 34 del Regio decreto 20 agosto 1923, n. 2207
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11 novembre 1923
Art. 34.

Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in cio' anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.

Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.
Entrata in vigore il 11 novembre 1923
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