Art. 34.
Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in cio' anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.
Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.
Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in cio' anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore.
Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.