Articolo 2 del Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
Articolo 1Articolo 3
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19 settembre 1992
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19 novembre 1992
Art. 2. Perequazione pensioni 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 e' sospesa , (( , ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, )) , l'applicazione di ogni disposizione (( di legge, di regolamento, o di accordi collettivi )) che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato (( e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 )) , nonche' aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.
(( 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all' articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e successive modificazioni , nonche' dei trattamenti pensionistici indennitari, e' fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre ))
Entrata in vigore il 19 novembre 1992
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