(( 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )) (( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )) (( 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )) (( 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )) (( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )) 7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e' determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche e' determinata in lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell' articolo 25, comma 5, del decreto-legge 8 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacita' contributiva di cui all' articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni , di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonche' della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall' articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986 , e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986 , e successive modificazioni , e' elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986 , e successive modificazioni , e' elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993.