Art. 13-bis. Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi). 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
(( 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992 ))
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
(( 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992 ))