2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 473)) .
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall' articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 , le parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonche'" sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse;
d) l'articolo 101 e' soppresso.
4. (( La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b ) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.)) I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23 , devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
5-bis. All' articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , le parole da: "i consulenti del lavoro" fino a: "sostituti d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".
5-quater. All' articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , dopo il comma 13 e' inserito il seguente: "13- bis. Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facolta', alle medesime condizioni, di cui al presente articolo".