Articolo 13 del Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
Articolo 9Articolo 11
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19 settembre 1992
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2 agosto 2001
Art. 13. Riserva delle entrate all'erario 1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 1. ((18))

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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , [...] nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalita' della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Entrata in vigore il 2 agosto 2001
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