Provvedimento: […] con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695 conv. in legge 17 aprile 1925 n. 473 e dell'art. 17, comma 5, lett a), del d.lgs. 8 aprile 2003, n.66, per avere erroneamente affermato che al personale direttivo spetta la retribuzione del lavoro straordinario"; la sentenza impugnata, condannando la società a corrispondere al lavoratore somme a titolo di compenso per lavoro straordinario avrebbe violato le norme di legge richiamate in epigrafe - che prevalgono rispetto alle norme del CCNL applicabile alle imprese del settore alimentare - le quali ne escludono espressamente il godimento in capo al personale direttivo;
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