Articolo 1 del Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 695
Articolo 2
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25 aprile 1923
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17 luglio 1923
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10 settembre 1925
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16 dicembre 2009
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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