Articolo 2 del Decreto 27 settembre 2007, n. 213
Articolo 1Articolo 3
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30 novembre 2007
Art. 2. Esercizio dell'opzione e sua efficacia 1. Ai fini delle modalita' di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 .
2. L'opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui per i soggetti indicati all'articolo 1 vengono meno i requisiti prescritti dall' articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 .
Note all' art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , vedasi nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 30 novembre 2007
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