Articolo 35 - Accordo della Legge 23 marzo 1998, n. 97
Articolo 34Articolo 36
Versione
17 aprile 1998
ARTICOLO 35
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 34.
Entrata in vigore il 17 aprile 1998
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