Articolo 6 del Decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 giugno 1993
>
Versione
13 agosto 1993
Art. 6. Incompatibilita' dei sanitari 1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' aggiunto il seguente:
"A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' (( e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. )) "
2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , dopo le parole: "presso cui e' addetto" sono inserite le seguenti: ", assicurando in ogni caso la sua (( presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali. )) "
Entrata in vigore il 13 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente