Art. 4. Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni 1. All' articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al ((31 dicembre 2026)) , salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al ((31 dicembre 2026)) , salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.