Articolo 7 bis del Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168
Articolo 7Articolo 8
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Art. 7-bis. (( (Sinteticita' e chiarezza degli atti di parte).)) (( 1. Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto disposto dalle norme di attuazione";
b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali";
2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e' soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non e' motivo di impugnazione".
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , introdotto dal comma 1 del presente articolo:
a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 , le parole da: "Al fine di consentire" fino alla fine del comma sono soppresse;
b) il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , e' abrogato))
Entrata in vigore il 28 dicembre 2024
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