Art. 1. ((Agli ufficiali della Regia guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facolta' sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo, incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.
A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresi' essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro))
A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresi' essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro))