Articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63
Articolo 2
Versione
21 gennaio 1926
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Versione
6 agosto 1937
Art. 1. ((Agli ufficiali della Regia guardia di finanza sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti. Le stesse facolta' sono attribuite ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo medesimo, incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa.

A tutti i militari di cui al precedente comma potranno altresi' essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro))
Entrata in vigore il 6 agosto 1937
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