Articolo 48 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
Articolo 47Articolo 49
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10 luglio 1924
Art. 48.

Tenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali, i presidi degli istituti del luogo stabiliscono d'intesa con l'insegnante di educazione fisica o con altra persona delegata dall'ente nazionale per l'educazione fisica:

a) i due pomeriggi, o - nel solo caso che sia assolutamente necessario, - il mattino e il pomeriggio da lasciare, nella settimana, ad equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte dall' art. 6 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684 ;

b) gli otto giorni dell'anno scolastico che, per effetto dello stesso articolo, debbono essere destinati alle passeggiate scolastiche e alle gare degli alunni.

Entrata in vigore il 10 luglio 1924
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