Articolo 85 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
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Versione
10 luglio 1924
Art. 85.

In ogni segreteria debbono tenersi in ordine, sotto la responsabilita' del preside, i seguenti registri annuali:

1° dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto, con l'indicazione e la data dei titoli, delle nomine, degli altri uffici che ebbero, e delle pubblicazioni;

2° della assenza dei professori e di tutti gli addetti all'istituto;

3° degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie:

a) della paternita', della data e del luogo di nascita e della scuola da cui provengano;

b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale;

c) delle assenze e delle punizioni;

d) dei voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto.

4° dei candidati all'esame di ammissione e d'idoneita' e dei candidati all'esame di licenza con le notizie di cui alla lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli esami;

5° dei candidati agli esami di maturita' e di abilitazione (per gl'istituii presso i quali si tengono) con le notizie prescritte dal precedente numero 4°;

6° delle tasse pagate e delle esenzioni;

7° di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo quanto e' prescritto nell'art. 11 per gli atti di carattere riservato.

Entrata in vigore il 10 luglio 1924
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