Articolo 24 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
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10 luglio 1924
Art. 24.

Al consiglio di presidenza spetta di prendere tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di competenza normale del collegio dei professori.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del collegio nella tornata immediatamente successiva.

Entrata in vigore il 10 luglio 1924
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