Articolo 41 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
Articolo 40Articolo 42
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10 luglio 1924
Art. 41.

Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.

In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.

Entrata in vigore il 10 luglio 1924
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