Articolo 68 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
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10 luglio 1924
Art. 68.

Gli assistenti negl'istituti tecnici e nei licei scientifici dipendono dal preside e dal professore alla cui cattedra sono addetti.

L'assegnazione degli assistenti alle diverse cattedre e' fatta dal collegio dei professori.

Entrata in vigore il 10 luglio 1924
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