Art. 22.
Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attivita' di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro puo' nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.
Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.
Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attivita' di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro puo' nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.
Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.