Articolo 22 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
Articolo 21Articolo 23
Versione
10 luglio 1924
Art. 22.

Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attivita' di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro puo' nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.

Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.

Entrata in vigore il 10 luglio 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente