Articolo 30 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
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21 giugno 2000
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16 febbraio 2005
Art. 30. Dichiarazione di pubblica utilita'
delle infrastrutture del sistema gas 1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell' articolo 55 del Codice della navigazione , sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modifiche e integrazioni.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)) .
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)) .
Entrata in vigore il 16 febbraio 2005
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