Articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
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21 giugno 2000
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1 gennaio 2001
Art. 19. Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza 1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 .
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.
4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.
5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa' da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.
(( 6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all' articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , come modificato dall' articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001. )) 7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all' articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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