Articolo 10 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 9Articolo 11
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21 giugno 2000
Art. 10. Linee dirette 1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.
Entrata in vigore il 21 giugno 2000
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