Articolo 6 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
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Art. 6. Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione 1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche' alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale.
L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:
a) disponibilita' della relativa capacita' di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditivita' economica marginale;
b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;
c) compatibilita' della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;
d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria;
e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(( 4. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e' competente a risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE , siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorita' di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE , sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri. )) 5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
Entrata in vigore il 24 giugno 2020
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