modificato dall' articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477 , convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
" 3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per il periodo dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 . I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.";
c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
" 5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' sostituito dal seguente:
' 11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'".
2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.
2-bis. Per gli errori compiuti fino al (( 30 giugno 1996 )) in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonche' dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , con le modalita' previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il (( 15 dicembre 1996 )) .
3. All' articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 . Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.".
4. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non gia' considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
5. Agli effetti dell' articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, e' inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.
6. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all' articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.
7. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.